Conti in valuta estera: quando scatta l’obbligo di calcolare le plusvalenze
Chi è soggetto all’obbligo e quando si applica il calcolo delle plusvalenze
Un adempimento poco conosciuto ma obbligatorio impone a tutti i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia e titolare di un conto corrente in valuta estera (sia presso una banca italiana che una banca estera), di eseguire, al verificarsi di alcuni presupposti, il calcolo della plusvalenza o minusvalenza sulle cessioni di valuta estera.
In questo articolo abbiamo illustrato la modalità di calcolo delle plusvalenze e della relativa tassazione sui depositi e conti correnti in valuta estera che diventa obbligatorio quando la giacenza del conto è superiore ad 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi nel corso dell’anno. È essenziale considerare che il calcolo della giacenza deve essere fatto in maniera complessiva per tutti i conti correnti in valuta del contribuente anche se questi si trovano in banche diverse.
Per legge ogni prelievo in valuta da un conto corrente o deposito in valuta è considerata una cessione a titolo oneroso che può determinare una plusvalenza o una minusvalenza
Quando il trasferimento non genera plusvalenza
In questa sede, tuttavia, portiamo l’attenzione sulla risoluzione n. 60 del 9 dicembre 2024 in cui l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire che il trasferimento di somme da un conto ad un altro intestato allo stesso contribuente ed espresso nella stessa valuta estera non determina una cessione di valuta e quindi un trasferimento oggetto di tassazione.
In altre parole un giroconto da un conto corrente in valuta estera ad un altro conto dello stesso contribuente ed espresso nella stessa valuta estera pur essendo un prelievo non determina, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, una plusvalenza (o minusvalenza) tassabile in dichiarazione dei redditi in quanto non si verifica una conversione in euro (o in altra valuta estera) che realizza una plusvalenza (minusvalenza) sulla differenza dei cambi. Il trasferimento oltre ad avvenire su un conto corrente dello stesso contribuente e con la stessa valuta estera non deve prevedere acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento.
Se, invece, rientri tra i contribuenti soggetti a questo obbligo, puoi affidarti a Fiscoeasy: ci occupiamo del calcolo delle plusvalenze secondo il metodo LIFO, come previsto dall’art. 67, comma 1-bis del TUIR, e della compilazione dei quadri RT (Modello Redditi) o quadro T (Modello 730). Scopri il nostro servizio dedicato e risparmia tempo, evitando errori.
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A cura di Fiscoeasy
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