Fattura Elettronica Forfettari
Fattura Elettronica per i Forfettari Abolizione dell’Esterometro dal 1° luglio 2022 per tutti
Obbligo della Fattura Elettronica
L’obbligo di emissione della Fattura Elettronica è stato esteso anche a coloro che applicano:
• il regime forfettario;
• il regime dei minimi;
• alle associazioni che hanno optato per la legge 398/1991 nell’esercizio dell’attività commerciale;
e che nell’anno precedente (per il 2022 bisogna far riferimento all’anno 2021) hanno conseguito ricavi o compensi superiori ad € 25.000.
Pertanto coloro che nell’anno 2021 hanno realizzato ricavi o i compensi inferiori ad € 25.000 non saranno obbligati di emissione della Fattura Elettronica.
L’obbligo di emissione della Fattura Elettronica, per coloro che hanno i requisiti sopra descritti, decorrerà per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarderà tutti i soggetti senza limiti di ricavi o compensi. Coloro che saranno obbligati all’emissione delle Fatture Elettroniche dovranno anche versare l’imposta di bollo in maniera elettronica, ricevere le fatture in formato elettronico dai propri fornitori e provvedere alla conservazione elettronica delle fatture Permane per tutto l’anno 2022 il divieto di emissione di Fatture Elettroniche per coloro che emettono fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Quindi coloro che esercitano professioni sanitarie (Psicologi, Medici, …..) e che emettono fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno continuare ad utilizzare il tradizionale sistema di emissione di fatture cartacee e ad inviare i dati di quest’ultime al Sistema Tessera Sanitaria. Coloro che esercitano professioni sanitarie dovranno emettere fatture elettroniche solo nel caso di prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (società, associazioni, enti) oppure nel caso di emissione di fatture che non riguardano prestazioni sanitarie. L’obbligo di emissione della fattura elettronica non comporta variazioni nella numerazione e pertanto la prima fattura in formato elettronico emessa dal 1° luglio 2022 potrà avere il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato tradizionale.
Bollo in fattura
Sulle Fatture Elettroniche emesse, in regime forfettario, bisognerà continuare a calcolare l’imposta di bollo e provvedere a versarlo mediante la funzionalità presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre quindi: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene nel seguente modo: dall’area “Fatture e Corrispettivi” è possibile prelevare il modello F24 già compilato oppure è possibile, più semplicemente, effettuare il pagamento direttamente dal sito indicando il proprio Iban e autorizzando l’addebito. All’area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate si accede attraverso le credenziali Fisconline o con le credenziali SPID.
Moratoria delle sanzioni
La fattura deve essere emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione che coincide con il momento di consegna/spedizione nel caso di cessione di beni e con il momento di pagamento del corrispettivo nel caso prestazioni di servizi.
Tuttavia per consentire a coloro il cui obbligo di emissione della Fattura Elettronica decorre dal 1° luglio 2022 di implementare l’emissione della fattura elettronica è prevista una moratoria sulle sanzioni con riferimento al terzo trimestre 2022 (luglio/agosto/settembre) in quanto non si prevede l’applicazione delle sanzioni a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Abolizione dell’esterometro
Dal 1° luglio 2022 tutte le fatture emesse o ricevute dall’estero dovranno essere obbligatoriamente inviate al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate attraverso la Fattura Elettronica e l’esterometro sarà abolito.
Pertanto dal 1° luglio 2022:
• tutte le fatture emesse nei confronti di un soggetto residente all’estero dovranno essere elettroniche e dovranno riportare l’indicazione del codice convenzionale a sette «X» nell’elemento «Codicedestinatario»;
• tutte le fatture ricevute dall’estero dovranno essere comunicate al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate attraverso la procedura di integrazione o autofattura e andranno inviate utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19 entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione.
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