La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una significativa novità in merito al rimborso spese analitico richiesto dai professionisti in fattura per coloro che adottano il regime semplificato a decorrere dall’anno 2025.
Cosa cambia per il rimborso delle spese dei professionisti ?
I rimborsi delle spese sostenute e documentate dal professionista e addebitate analiticamente in fattura ai clienti:
- non sono più tassabili ai fini delle imposte dirette, quindi non costituiscono più compensi, se rimborsati dal cliente con modalità tracciata (bonifico, assegno, carta di credito/bancomat);
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto;
- i relativi costi, tuttavia, non sono deducibili dal reddito professionale;
I costi oggetto di rimborso analitico (che nella quasi totalità dei casi riguardano spese di viaggio e trasporto, alberghi, ristoranti, taxi) dovranno essere sostenuti solo con modalità tracciata (bancomat/carta di credito/bonifico). La novità non riguarda i rimborsi forfettari addebitati in fattura dal professionista al cliente (ad esempio quello “chilometrico” o quello generico delle spese di studio).
Tipologie di rimborsi spese
Per maggiore chiarezza, distinguiamo tre categorie di rimborsi:
1) Spese sostenute in nome e per conto del cliente (es. anticipi per spese intestate al cliente): La disciplina non cambia.
Tali importi devono essere indicati in fattura come esclusi da IVA (art. 15, comma 1, DPR 633/72), non costituiscono compenso e non sono soggetti né a tassazione né a ritenuta d’acconto.
2) Spese analitiche sostenute dal professionista a proprio nome (es. spese di viaggio e trasporto, alberghi, ristoranti, taxi): Gli importi indicati in fattura rimangono assoggettati a IVA (per chi applica tale imposta)
Non sono più soggetti a tassazione né a ritenuta d’acconto.
3) Spese forfettarie (es. rimborsi chilometrici, generico rimborso di viaggio, spese di studio) La disciplina non cambia.
Tali importi devono essere indicati in fattura con IVA (se applicabile), costituiscono compenso, sono soggetti a tassazione, a ritenuta d’acconto e al contributo della cassa previdenziale.
Novità solo per coloro che adottano il regime semplificato
La novità riguardante il rimborso delle spese analitiche (di cui al punto 2) si ritiene riguardi solo coloro che adottano il regime semplificato in quanto la modifica è stata apportata all’art. 54 del TUIR e non al comma 64 della legge 190/2014 che regola il regime forfettario. Coloro che adottano il regime forfettario devono continuare ad assoggettare a tassazione le spese sostenute a proprio nome e analiticamente addebitate al cliente.
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