Uno psicologo può svolgere contemporaneamente un lavoro dipendente e l'attività professionale con Partita IVA? La risposta dipende dal tipo di rapporto di lavoro, dal datore di lavoro e dal regime fiscale scelto.
È abbastanza frequente che uno psicologo, soprattutto nei primi anni di attività professionale, svolga contemporaneamente un lavoro dipendente e inizi a esercitare la professione come libero professionista.
In questi casi è possibile avere contemporaneamente uno stipendio da lavoro dipendente e redditi derivanti dall'attività professionale di psicologo, ma è necessario verificare alcuni aspetti prima di aprire la Partita IVA.
La situazione cambia, infatti, a seconda che il rapporto di lavoro dipendente sia con un datore di lavoro privato oppure con una Pubblica Amministrazione.
Psicologo dipendente nel settore privato: posso aprire la Partita IVA?
In linea generale, sì.
Un dipendente di un'azienda privata può svolgere anche un'attività professionale autonoma, compresa quella di psicologo, purché vengano rispettati gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Prima di aprire la Partita IVA è quindi opportuno controllare il proprio contratto di lavoro e verificare che non siano presenti clausole che limitino lo svolgimento di altre attività.
Particolare attenzione deve essere prestata a:
- obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza nei confronti del datore di lavoro;
- eventuale patto di non concorrenza;
- obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite durante il rapporto di lavoro;
- eventuali disposizioni contrattuali relative allo svolgimento di altre attività professionali;
- eventuali incompatibilità tra gli orari del lavoro dipendente e quelli dell'attività professionale.
Per esempio, uno psicologo dipendente di una struttura privata potrebbe esercitare la libera professione al di fuori dell'orario di lavoro, purché l'attività non sia in concorrenza con quella del datore di lavoro e non utilizzi informazioni, strumenti o risorse dell'azienda.
Non esiste quindi, per il semplice fatto di essere un lavoratore dipendente del settore privato, un divieto generale di aprire una Partita IVA.
Psicologo dipendente pubblico: attenzione alle incompatibilità
La situazione è molto diversa quando lo psicologo è dipendente di una Pubblica Amministrazione. Il dipendente pubblico è infatti soggetto, in linea generale, a un regime di incompatibilità previsto dalla normativa sul pubblico impiego.
Questo significa che non è possibile considerare automaticamente consentita l'apertura di una Partita IVA e l'esercizio della libera professione.
È necessario verificare preventivamente la propria situazione e, quando richiesto, ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alle situazioni nelle quali l'attività professionale potrebbe creare un conflitto di interessi con le funzioni svolte presso la Pubblica Amministrazione.
Il caso dei dipendenti pubblici part-time
Una situazione particolare riguarda i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.
In determinate condizioni, questi lavoratori possono svolgere anche attività professionali o altre attività lavorative, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni previste per il pubblico impiego e l'assenza di conflitti di interesse.
Anche in questo caso, quindi, prima di aprire la Partita IVA è fondamentale verificare la propria situazione con l'Amministrazione di appartenenza e, quando necessario, richiedere la relativa autorizzazione.
Psicologo dipendente e Partita IVA: posso aderire al regime forfettario?
Questa è probabilmente la domanda più importante dal punto di vista fiscale.
La risposta è: sì, ma bisogna verificare anche il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente e le altre cause di esclusione previste dalla legge.
Per il regime forfettario esiste infatti una specifica causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
In particolare, il regime non può essere applicato, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa, quando nell'anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati superiori a 35.000 euro.
Un esempio
Immaginiamo uno psicologo che nel 2025 abbia percepito:
- 32.000 € di reddito da lavoro dipendente;
- e nel 2026 voglia iniziare l'attività professionale con Partita IVA.
In questo caso, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, potrà adottare il regime forfettario.
Se invece il reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente supera la soglia prevista dalla legge, occorre verificare se ricorre una delle condizioni che consentono comunque l'accesso al forfettario oppure se sia necessario adottare un diverso regime fiscale.
Attenzione: non conta soltanto lo stipendio
Il controllo del requisito non dovrebbe essere effettuato semplicemente guardando la busta paga.
Per capire se lo psicologo può applicare il regime forfettario bisogna considerare la natura e l'ammontare dei redditi percepiti nell'anno precedente e verificare anche le altre eventuali cause di esclusione.
Tra queste, ad esempio, possono assumere rilevanza:
- partecipazioni in società;
- attività svolta prevalentemente nei confronti del proprio attuale o ex datore di lavoro;
- altre specifiche situazioni previste dalla normativa.
Per questo motivo, soprattutto quando si passa da un rapporto di lavoro dipendente all'avvio della libera professione, è opportuno verificare la propria situazione prima dell'apertura della Partita IVA.
Psicologo dipendente: come vengono tassati stipendio e reddito professionale?
Anche in questo caso bisogna distinguere il regime fiscale adottato.
Se lo psicologo è in regime forfettario
Il reddito derivante dall'attività professionale non si somma al reddito da lavoro dipendente per essere assoggettato alle aliquote IRPEF ordinarie.
Il reddito professionale determinato secondo le regole del regime forfettario è infatti soggetto all'imposta sostitutiva, normalmente pari al 15%, oppure al 5% nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti per l'aliquota agevolata.
Lo stipendio continua invece a essere tassato secondo le regole proprie del reddito di lavoro dipendente.
È quindi possibile, per esempio, avere: stipendio da lavoro dipendente + reddito professionale da psicologo in regime forfettario senza che i due redditi vengano semplicemente sommati per applicare l'aliquota IRPEF sul reddito complessivo.
E se lo psicologo non può utilizzare il regime forfettario?
In questo caso occorre valutare l'applicazione del regime semplificato.
La situazione fiscale cambia sensibilmente.
Il reddito derivante dall'attività professionale concorre infatti alla formazione del reddito complessivo soggetto a IRPEF, insieme al reddito di lavoro dipendente.
Di conseguenza, l'attività professionale può determinare un aumento dell'aliquota marginale IRPEF.
È quindi molto importante, prima di iniziare l'attività, simulare il carico fiscale complessivo.
E l'ENPAP?
Lo psicologo che esercita la libera professione è tenuto a considerare anche gli obblighi previdenziali nei confronti dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP).
Il fatto di essere contemporaneamente lavoratore dipendente non significa che l'attività professionale sia esente dagli obblighi previdenziali ENPAP.
Gli iscritti all'Albo degli Psicologi che incassano un compenso per attività libero-professionale, anche occasionale, sono tenuti a iscriversi all'ENPAP entro i termini previsti e a versare i relativi contributi. Quindi anche coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente e contemporaneamente sono iscritti all’Albo ed esercitano l’attività libero professionale di Psicologi devono iscriversi all’ENPAP e versare i relativi contributi.
Per chi svolge contemporaneamente un'attività di lavoro dipendente, anche part-time, è tuttavia prevista una riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, alle condizioni stabilite dalla normativa dell'Ente.
La posizione deve quindi essere valutata anche dal punto di vista previdenziale, considerando i compensi derivanti dall'attività professionale e gli eventuali contributi dovuti.
Questo è un aspetto particolarmente importante perché, quando si calcola il "netto" che rimane allo psicologo, non bisogna considerare soltanto le imposte, ma anche contributi previdenziali, costi professionali e altri adempimenti.
Un esempio concreto
Immaginiamo uno psicologo che:
- lavori come dipendente presso un'azienda privata;
- percepisca uno stipendio;
- svolga nel tempo libero attività professionale;
- apra una Partita IVA;
- rispetti i requisiti per il regime forfettario.
In questo caso può avere contemporaneamente:
- Reddito da lavoro dipendente
tassato secondo le regole IRPEF proprie del lavoro dipendente;
- Reddito professionale da psicologo
determinato secondo le regole del regime forfettario;
- Contributi previdenziali ENPAP
dovuti in relazione all'attività professionale secondo le regole stabilite dall'Ente.
La contemporanea presenza dei due redditi è quindi possibile, ma bisogna verificare preventivamente sia gli aspetti contrattuali sia quelli fiscali e previdenziali.
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