Regime Forfettario, cosa cambia quando ci si trasferisce all'estero?

Una delle condizioni fondamentali per poter adottare o continuare ad applicare il regime forfettarioè la residenza fiscale in Italia. Sono tuttavia previste alcune eccezioni: il regime può essere mantenuto anche dai contribuenti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che almeno il 75% del reddito complessivo sia prodotto in Italia.

Su questo tema, l’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa con la risposta n. 149 del 9 giugno 2025, relativa a un contribuente che si era trasferito all’estero iscrivendosi all’AIRE nel maggio 2024. Il contribuente chiedeva chiarimenti su come rettificare le fatture emesse nel corso dell’anno per applicare IVA e ritenuta d’acconto, ritenendo di dover uscire dal regime forfettario durante l’anno.

L’Agenzia ha chiarito che il regime forfettario cessa di avere applicazione nell’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti o si verifica una delle cause ostative. L’unico caso in cui la cessazione è immediata, cioè nello stesso anno, si verifica quando i ricavi o compensi superano i 100.000 euro.

Pertanto, nel caso del contribuente che ha trasferito la residenza all’estero, non è necessario rettificare le fatture emesse nel 2024, poiché la causa ostativa comporta la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo.

Questa precisazione dell’Agenzia delle Entrate è particolarmente utile per i professionisti e i titolari di partita IVA che si trasferiscono all’estero, evitando errori e adempimenti non necessari durante l’anno di trasferimento.

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