Regime Forfettario 2026 - requisiti, limiti, tassazione e vantaggi
Il regime forfettario 2026 continua a rappresentare una delle soluzioni fiscali più convenienti per professionisti, artisti e piccoli imprenditori, grazie alla semplificazione degli adempimenti contabili e all’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata.
In questo articolo riepiloghiamo tutte le regole del regime forfettario, i requisiti di accesso, i limiti da rispettare, il funzionamento della tassazione e i casi di esclusione.
Regime forfettario 2026: novità e conferme
Per il 2026 non sono state introdotte modifiche normative rispetto all’anno precedente.
È confermata la soglia massima di € 35.000 di reddito da lavoro dipendente o da pensione per poter accedere o continuare ad applicare il regime forfettario.
Il reddito da considerare è quello percepito nell’anno precedente (2025).
Chi può aderire al regime forfettario
Il regime forfettario può essere applicato da persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni e che, nell’anno precedente, hanno:
- conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000.
Attenzione alle nuove attività
Il limite di € 85.000 deve essere proporzionato all’anno per chi inizia l’attività nel corso del periodo d’imposta.
Chi avvia una nuova attività e intende applicare il regime forfettario deve, in sede di apertura della partita IVA, dichiarare di presumere il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.
Fatturazione nel regime forfettario
I contribuenti in regime forfettario devono emettere fattura senza applicazione dell’IVA e senza ritenuta d’acconto. Di conseguenza, non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati.
Fatturazione elettronica nel regime forfettario
Tutti i soggetti che applicano il regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica.
È stato tuttavia confermato, a regime, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Pertanto, i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, psicologi e altri operatori sanitari) non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.
Come si calcola il reddito nel regime forfettario
Nel regime forfettario il reddito imponibile è determinato in modo forfetario, applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti.
Sul reddito così calcolato:
- si deducono solo i contributi previdenziali versati;
- si applica un’imposta sostitutiva del 15%
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Settore economico
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Codici Ateco
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Limite massimo dei Ricavi (o compensi)
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Redditività
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Industrie alimentari e bevande
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(10-11)
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€ 85.000
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40%
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Commercio all’ingrosso e al dettaglio
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45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
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40%
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Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
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47.81
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40%
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Commercio ambulante di altri prodotti
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47.82 - 47.89
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54%
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Costruzioni ed attività immobiliari
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(41-42-43) - (68)
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86%
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Intermediari del commercio
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46.1
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62%
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Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
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(55-56)
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40%
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Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi
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(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)
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78%
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Altre attività economiche
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(01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)
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67%
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Esempio di calcolo
Un professionista con:
- compensi percepiti: € 10.000
- contributi previdenziali versati nell’anno precedente: € 1.000
avrà:
- reddito imponibile: € 10.000 × 78% = € 7.800 – € 1.000 = € 6.800
- imposta sostitutiva: € 6.800 × 15% = € 1.020
Costi deducibili e detrazioni nel regime forfettario
Nel regime forfettario:
- non è possibile dedurre i costi dell’attività, ad eccezione dei contributi previdenziali;
- in assenza di altri redditi (es. lavoro dipendente), non è possibile detrarre oneri personali come spese mediche, mutuo prima casa, fondi pensione, ecc.
Imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività
Per favorire l’avvio di nuove attività, è prevista un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per:
- l’anno di inizio attività;
- i quattro anni successivi,
a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 85.000.
Altri vantaggi del regime forfettario
Il regime forfettario prevede:
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
- esclusione dall’applicazione degli ISA.
La sua applicazione, tuttavia, richiede il rispetto di una serie di obblighi dichiarativi che non possono essere sottovalutati come la documentazione e le informazioni necessari per la redazione del Quadro RS in dichiarazione dei redditi.
Superamento dei limiti di ricavi
- Ricavi tra € 85.001 e € 100.000 → uscita dal regime dall’anno successivo
- Ricavi oltre € 100.000 → uscita immediata dal regime nello stesso anno
Dal superamento dei € 100.000:
- diventa obbligatoria l’applicazione dell’IVA;
- il reddito è determinato con le regole ordinarie;
- si applicano le aliquote IRPEF progressive.
Chi non può applicare il regime forfettario
Non possono aderire al regime forfettario, tra gli altri:
- chi nell’anno precedente ha conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, superiori ad € 85.000;
- chi nell’anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 35.000. Tale limitazione non è applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente;
- chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
- le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
- i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Vi è un eccezione: i soggetti iscritti in albi o registri possono svolgere l’attività professionale anche nei confronti di un datore di lavoro con cui sono assunti part time (tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL) e a tempo indeterminato se il datore di lavoro impiega più di 250 dipendenti. E’ tuttavia necessario che il contratto di lavoro autonomo sia certificato e che non vi sia sovrapposizione rispetto a quello di lavoro dipendente.
Regime forfettario e assistenza Fiscoeasy
Il regime forfettario è semplice solo in apparenza: limiti, cause di esclusione e soglie devono essere monitorati con attenzione per evitare decadenze involontarie e costi fiscali inattesi.
Con Fiscoeasy:
- verifichiamo il rispetto dei requisiti di accesso e permanenza;
- monitoriamo ricavi, soglie e cause ostative durante l’anno;
- ti affianchiamo nella gestione della fatturazione elettronica;
- ti offriamo un consulente fiscale dedicato, sempre disponibile.
Se stai valutando il regime forfettario o vuoi sapere se puoi continuare ad applicarlo nel 2026, contattaci per una consulenza personalizzata.
A Cura di:
Rossano Cuscito
Dottore commercialista
co-founder Fiscoeasy