Regime Forfettario attività all'estero
Regime Forfettario: L’attività all’estero può precludere l’aliquota del 5% ?
Come visto in un precedente approfondimento la possibilità di poter applicare il regime forfettario con l’aliquota del 5%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%, per i primi cinque anni di attività, è possibile solo se vengono rispettati determinati requisiti.
Uno di questi requisiti prevede che l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo.
Tale requisito vige anche se l’attività precedentemente svolta ed oggetto di prosecuzione è stata eseguita all’estero. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 197 del 20 aprile 2022 ha fornito un'importante precisazione ad un contribuente che, dopo una permanenza all’estero, intendeva aprire Partita IVA nel nostro Paese avvalendosi del regime forfettario per svolgere la stessa attività svolta all’estero e rivolta alla stessa clientela. Il contribuente ipotizzava la possibilità di poter applicare l’aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni in quanto la causa ostativa avrebbe dovuto applicarsi solo se l’attività oggetto di prosecuzione fosse stata eseguita con Partita IVA italiana e nel nostro Paese.
L’Agenzia delle Entrate ha argomentato la sua decisione sottolineando che l’aliquota al 5% per i primi cinque anni di applicazione del regime forfettario è prevista solo per le nuove attività in quanto l’agevolazione vuole favorire l’avvio di nuove attività e che pertanto non può esserci il carattere della novità in caso di prosecuzione di un’attività rivolta alla stessa clientela ancorché svolta all’estero. In altre parole va considerata sempre la novità dell’attività da svolgere indipendentemente dal luogo dove è stata eventualmente e precedentemente svolta.
È importante considerare per coloro che sono stati residenti all’estero e iscritti all’AIRE per almeno due periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia la possibilità di avvalersi, nel rispetto di ulteriori requisiti, dell’importante agevolazione prevista dal regime speciale per i lavoratori impatriati.
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