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Agevolazioni fiscali acquisto casa giovani “under 36”
Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito i vari dubbi sull’agevolazione, introdotta dal Decreto Sostegni bis e riguardante l’esenzione delle imposte indirette sull’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani “under 36”.
L’agevolazione
L’agevolazione prevede la possibilità per i giovani “under 36” di poter acquistare la “prima casa” non pagando le imposte di registro, ipotecarie e catastali e nel caso in cui l'acquisto sia soggetto ad IVA il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’acquisto.
In quest’ultimo caso il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito oppure può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito può altresì essere utilizzato in compensazione con il modello F24.
Ulteriore agevolazione consiste nel non pagare l’imposta sostitutiva dello 0,25% sui finanziamenti contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Decorrenza
L’agevolazione è prevista per gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Requisiti
La circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra citata ha chiarito che per “under 36” si intendono quei giovani che nell’anno di stipula dell’atto di acquisto della “prima casa” non hanno ancora compiuto 36 anni. Pertanto chi stipula un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione.
Ulteriore requisito è quello dell’Isee che non deve essere superiore ad € 40.000 e che è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Per esempio: l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli dell’anno 2020 per gli atti stipulati nel 2022.
Nel caso la situazione lavorativa dell’acquirente sia notevolmente cambiata rispetto alla DSU ordinaria sarà possibile fare ricorso all’Isee corrente.
I sopra citati requisiti si aggiungono agli ordinari requisiti per godere delle agevolazioni “prima casa” in particolare, è necessario che l’acquirente:
1. abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all’estero, che abbia acquistato l’immobile come “prima casa” sul territorio italiano;
2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
3. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
L’agevolazione riguarda l’acquisto degli immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali di immobili:
· A/2 (abitazioni di tipo civile);
· A/3 (abitazioni di tipo economico);
· A/4 (abitazioni di tipo popolare);
· A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
· A/6 (abitazione di tipo rurale);
· A/7 (abitazioni in villini);
· A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
L’agevolazione non è invece ammessa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Contratto preliminare
La circolare dell’Agenzia delle Entrate citata ha precisato che l’agevolazione “under 36” non si applica ai contratti preliminari. Nel caso in cui l’imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare. La domanda di rimborso potrà essere eseguita entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo di acquisto dell’immobile.
Acquisto dell’immobile cointestato
Nel caso in cui l’immobile sia acquisito da più soggetti (co-acquisto) la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata sulla base della quota di acquisto dei soggetti acquirenti che posseggono i sopracitati requisiti. Pertanto nell’ipotesi che solo uno dei soggetti acquirenti l’immobile possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione il beneficio fiscale sarà applicabile limitatamente alla quota da esso acquistata.
Team Fiscoeasy
Commercialista online