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Tassazione dei proventi derivanti da peer to peer lending (P2P lending)

Segue la serie degli approfondimenti fiscali che fiscoeasy, commercialista online,  propone ai suoi lettori. Come sempre sono spunti che possono essere approfonditi con la collaborazione dei consulenti di fiscoeasy. Fiscoeasy, l’evoluzione digitale del tuo commercialista,  è un marchio dello Studio Cuscito srl stp formato da commercialisti e contabili esperti.

Il peer to peer lending (c.d. P2P lending) si è diffuso negli ultimi anni grazie all’offerta di numerose società di fintech italiane e straniere che hanno offerto tale opportunità di investimento.

Le piattaforme di P2P lending mettono in contatto i soggetti che intendono prestare denaro direttamente con i richiedenti (imprese o privati) alla ricerca di fondi per finanziare le proprie attività senza l’intermediazione bancaria. I soggetti che prestano denaro su tali piattaforme vengono remunerati con una percentuale di interessi su capitale prestato.

Tale forma di investimento è stata disciplinata fiscalmente dalla Legge di Bilancio 2018 che ha ricondotto fra i redditi di capitale i proventi (interessi) che una persona fisica riceve dal gestore della piattaforma informatica. Quest’ultima all’atto dell’erogazione deve operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la disciplina di tale investimento illustrando che il gestore della piattaforma informatica opererà tale ritenuta solo se:

il percettore degli interessi (ossia colui che ha prestato importo) è una persona fisica che non svolge un’attività d’impresa;

la piattaforma è gestita da un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia

Qualora si utilizza una piattaforma di P2P lending operante in uno stato estero e gestita da un intermediario non autorizzato dalla Banca d’Italia i proventi non saranno soggetti alla ritenuta in quanto l’intermediario non funge da sostituto d’imposta. Pertanto, il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i proventi derivanti dagli investimenti di P2P Lending effettuati sulla piattaforma estera al fine di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF. Eventuali ritenute applicate dalla piattaforma devono essere considerate a titolo di acconto.

Gli investimenti su piattaforme estere di P2P lending inoltre andranno riepilogato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi al fine di assolvere alla disciplina sul monitoraggio fiscale.

Il P2P lending non è in linea generale uno strumento finanziario essendo riconducibile piuttosto a un contratto di mutuo che non rientra tra i prodotti finanziari e pertanto non è soggetto ad IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). Tuttavia qualora l’investimento sulla piattaforma estera di P2P lending dovesse essere “negoziabile” assumerebbe le caratteristiche di “strumento finanziario” e pertanto sarebbe soggetto anche ad IVAFE.

Se hai necessità di ulteriori informazioni utilizza il form dei contatti per chiedere una consulenza. Sul portale www.fiscoeasy.it, commercialista online,  troverai, comunque,  tutte istruzioni per contattare i nostri consulenti.

Team Fiscoeasy

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