Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 Adesione ed Effetti della Proposta

Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 Adesione ed Effetti della Proposta

 

Il Concordato Preventivo Biennale, introdotto nel 2024, potrà essere scelto anche nel 2025 per il biennio 2025/2026 da chi non vi aveva aderito lo scorso anno. Al contrario, chi ha già esercitato l’opzione nel 2024 per il biennio 2024/2025 non è interessato quest’anno a una nuova adesione.

Chi può aderire al Concordato Preventivo Biennale 25/26 ?

Possono aderire alla proposta di concordato, per il biennio 2025/2026, solo i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo (professionisti) che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (contabilità semplificata/ordinaria). Coloro che adottano il regime forfettario non possono più aderire al Concordato Preventivo Biennale. La condizione principale è l'assenza di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati superiori a € 5.000, inclusi interessi e sanzioni. I debiti sospesi o rateizzati non rientrano nel calcolo del limite di € 5.000. Il dato va riferito al 31 dicembre 2024. Non si prendono in considerazione i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateizzazione.

La proposta

L’Agenzia delle Entrate formula una proposta al contribuente per poter definire un reddito da dichiarare ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP riguardante due annualità: 2025 e 2026. Il reddito da dichiarare, per il biennio citato, è proposto attraverso il software ISA mediante compilazione del quadro P.

Scadenze e Adesione

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre 2025.

Chi non può aderire al Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 ?

Non possono accedere al concordato preventivo biennale:

• coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta

precedenti all’anno 2025 qualora erano tenuti a presentarla (periodi dal 2022 al 2024);

• coloro che sono stati condannati per uno dei reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 o per “false comunicazioni sociali” o per “riciclaggio o autoriciclaggio” qualora commessi nei tre periodi d’imposta precedenti l’anno 2025;

• coloro che, con riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31.12.2024, hanno debiti tributari o debiti contributivi, definitivamente accertati, superiori ad € 5.000 • chi ha conseguito, nel periodo d’imposta 2024 (quindi l’anno precedente a quello del biennio da concordare) redditi esenti o esclusi dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa/lavoro autonomo. Pertano NON possono accedere, al concordato preventivo biennale, coloro che adottano il regime degli impatriati o dei docenti/ricercatori rientrati in Italia;

• coloro che accedono nel 2025 (primo anno del concordato) al regime forfettario;

 • le società che nell’anno 2025 (primo anno del concordato) sono state interessate da un’ operazione di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda. La cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento.

• le società di persone/associazioni professionali (studi associati) che nell’anno 2025 (primo anno del concordato) hanno eseguito un cambio nella compagine sociale che ne aumenta il numero dei soci o degli associati. Non ha effetto il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio/associato.

 • le associazioni professionali (studi associati)/Società tra professionisti/Società tra avvocati con soci che svolgono attività professionale anche individualmente qualora ciascun socio a sua volta non aderisca al Concordato Preventivo Biennale;

• i professionisti con attività individuale che sono anche soci di uno studio associato/ Società tra professionisti/Società tra avvocati qualora anche lo studio associato/ Società tra professionisti/Società tra avvocati a sua volta non aderisca al Concordato Preventivo Biennale

 • coloro a cui si rendono applicabili gli ISA che tuttavia hanno una causa di esclusione (inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, presenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, superamento della soglia di ricavi/compensi per l’applicazione degli ISA,…); Effetti dell’accettazione della proposta Accettare la proposta di concordato preventivo biennale implica dover dichiarare, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 e per l’anno 2026 il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate e quindi pagare le imposte corrispondenti. Questo significa che:

• se il reddito effettivo è inferiore a quello concordato il contribuente dovrà necessariamente versare le imposte su un importo maggiore;

• se il reddito effettivo è maggiore di quello concordato le imposte saranno calcolate su quello concordato. In quest’ultimo caso il contribuente non dovrà considerare il maggior reddito effettivo per il calcolo dei contributi previdenziali ai fini INPS. Resta comunque la possibilità per il contribuente di versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo qualora quest’ultimo è superiore a quello concordato. I professionisti che versano i contributi a Casse Previdenziali private, (ENPAP, EMPAM, Cassa Forense…) continuano a versare i contributi sul reddito effettivo e non su quello concordato.

IMPORTANTE: in caso di adesione al concordato preventivo biennale dovrà essere eseguito il ricalcolo del secondo acconto delle imposte da versare entro il 02.12.2025 che eventualmente le abbiamo già comunicato, in sede di comunicazione delle imposte, rimanendo inalterato l’importo del primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di luglio/agosto 2025 Imposta sostitutiva

Per gli anni 2025 e 2026, la quota di reddito concordato che eccede quello conseguito nel 2024 può, a scelta del contribuente, essere assoggettata ad un’imposta sostitutiva delle aliquote IRPEF/IRES (Flat Tax), fino ad un massimo di € 85.000, applicando le seguenti aliquote:

Imposta sostitutiva Punteggio                                                     ISA del periodo d’imposta 2024

10%

pari o superiore ad 8

12%

pari o superiore a 6 ma inferiore ad 8

15%

15% inferiore a 6

 

Oltre la soglia di € 85.000 si applicano le aliquote ordinarie ossia l’aliquota IRPEF marginale del 43% e l’aliquota IRES (società di capitali) del 24%.

Circostanze eccezionali

Solo in presenza di circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato, è possibile rinunciare alla proposta accettata. Le circostanze eccezionali sono solo le seguenti:

• eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

• danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;

• danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

• l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;

• la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

• liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

• cessione in affitto dell'unica azienda;

• sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio;

• sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza;

ATTENZIONE : tra le circostanze eccezionali sfavorevoli che consentono di rinunciare alla proposta accettata di concordato preventivo NON sono compresi infortuni o malattie del titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo (professionista). Al reddito oggetto di concordato devono essere aggiunti o sottratti le plusvalenze o le minusvalenze, le sopravvenienze attive o passive, i redditi derivante da partecipazioni in società di persone, srl “trasparenti” o associazioni professionali (studi associati), i redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali (dividendi), le perdite su crediti.

 Nel reddito d’impresa le perdite degli anni precedenti riducono il reddito oggetto di concordato.

 Tuttavia il reddito da dichiarare non potrà essere inferiore ad € 2.000 L’adesione al concordato preventivo biennale non produce effetti ai fini dell’IVA ma esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, IRAP. Coloro che optano per accettare la proposta di concordato devono continuare a rispettare tutte le normative vigenti, incluse la conservazione delle fatture, la preparazione delle dichiarazioni dei redditi, l'adempimento degli obblighi come sostituti d'imposta, e così via.

 Benefici “diretti”

• riduzione delle imposte (e dei contributi previdenziali INPS) da versare nell’eventualità che il reddito effettivo sia superiore a quello concordato (questo tuttavia rappresenta in pratica una scommessa);

• tassazione mediante imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno 2024 fino ad un massimo di € 85.000. Le imposte sostitutive sono inferiori alle aliquote IRPEF/IRES;

• il riconoscimento dei benefici premiali, previsi dagli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, che normalmente possono avere solo coloro che raggiungono determinati punteggi di affidabilità;

 • esclusione dagli accertamenti analitici, analitico – induttivi (articolo 39 del Dpr n. 600/1973) da parte dell’Agenzia delle Entrate sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA;

• possibilità di aderire al ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023;

ATTENZIONE: è comunque fatto salvo il potere dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di effettuare attività di verifica e nell’eventualità che emergessero cause di decadenza dal Concordato Preventivo, l’Amministrazione finanziaria riottiene il potere di eseguire gli accertamenti analitici, analitico – induttivi (articolo 39 del Dpr n. 600/1973) Benefici “indiretti”

• L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che NON aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono

Cessazione e decadenza dal concordato preventivo

Il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:

1. nel biennio concordato (2025-2026), modifica la propria attività rispetto a quella esercitata nell’anno 2024 (anno prima dell’inizio del biennio concordatario) per cui si applica un ISA diverso.

2. cessa la propria attività; La cessazione opera nell’anno 2026 se tali situazioni si presentano in tale anno. La cessazione opera in entrambi gli anni ove si presentano nell’anno 2025. Inoltre, il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:

3. aderisce al regime forfettario;

4. in caso di società esegue un’operazione di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda (la cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento);

5. nel caso di società di persone o associazioni professionali (studi associati), modifica la compagine sociale aumentando il numero dei soci;

6. nel caso di associazioni professionali (studi associati), società tra professionisti o società tra avvocati con soci che esercitano anche attività individuale, quando almeno uno di essi non determina il proprio reddito professionale personale sulla base dell’adesione al concordato preventivo biennale;

7. nel caso di professionista individuale che sia anche socio di uno studio associato, di una società tra professionisti o di una società tra avvocati, qualora tale ente non determini il reddito sulla base dell’adesione al concordato preventivo biennale;

8. dichiara nell’anno 2025 o 2026 ricavi/compensi superiori ad € 7.746.835.

Le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale sono le seguenti:

• accertamento, riguardante gli anni 2025/2026 o l’anno 2024, da cui risultano attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;

• accertamento in cui risultano commesse violazioni non di lieve entità;

• modifica/integrazione della dichiarazione dei redditi che determina una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

• indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati diversi rispetto a quelli comunicati ai fini della determinazione del reddito concordato;

• l’esistenza di debiti tributari superiori ad € 5.000 o debiti contributivi;

• mancato versamento delle imposte che scaturiscono dal concordato.

ATTENZIONE: in caso di decadenza dal concordato preventivo devono comunque essere versate le imposte sul reddito concordato qualora maggiore rispetto a quello effettivamente conseguito.

A cura del Team di Fiscoeasy, il Tuo commercialista OnLine.

[email protected]

www.fiscoeasy.it

 


Torna indietro
Cookies Settings