Regime forfettario e partecipazione in S.r.l.
quando il controllo non fa decadere dal forfettario?
Uno dei dubbi più frequenti tra i contribuenti che adottano il regime forfettario è quello di poter applicare tale regime di favore nel caso di controllo, diretto o indiretto, di una società a responsabilità limitata.
Dal 2019 è stato introdotto un effetto preclusivo all’adozione del regime forfettario legato al controllo della Srl, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1. il contribuente detiene il controllo diretto o indiretto della società;
2. la Srl esercita un’attività economica riconducibile a quella del contribuente forfettario. Intendendosi per “riconducibile”, secondo l’Agenzia delle Entrate, un’attività compresa nella medesima sezione della classificazione Ateco.
E’ importante sottolineare che la legge parla di “controllo diretto o indiretto” della società che potrebbe avvenire, pertanto, anche in assenza di detenzione di partecipazioni. Inoltre nel caso di controllo “indiretto” si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (in quest’ultimo caso sono ricompresi anche i familiari).
Ultimo aspetto da considerare è che, per l’Agenzia delle Entrate, assumono esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.
Tuttavia, la Circolare n. 9/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa ostativa, sopra indicata, non opera automaticamente.
Il regime forfettario resta applicabile se non esistono rapporti economici tra il contribuente e la società controllata, oppure la società controllata non proceda alla deduzione dei costi derivanti dall’acquisto di beni e servizi erogati dal contribuente in regime forfettario. Questo fa ritenere che l’attività economica sia autonomamente esercitata dalla società a responsabilità limitata.
A conferma di questo principio, l’Interpello n. 122 del 2019 ha riconosciuto che un contribuente può adottare il regime forfettario purché non vi siano operazioni economiche tra le due.
Concludendo qualora il professionista in regime forfettario controlla, in modo diretto o indiretto, una società a responsabilità limitata che esercita un’attività economica a lui riconducibile:
- la semplice coincidenza della sezione ATECO non basta a far perdere il regime forfettario;
- ciò che conta è l’assenza di rapporti economici e di scambi di beni o servizi tra il professionista e la società controllata o l’indeducibilità dei costi da parte di quest’ultima.
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