cartella di pagamento

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La cartella di pagamento: come difendersi?

Continua la serie degli approfondimenti di fiscoeasy - commercialista online - con un tema sempre d'attualità redatto dall'Avvocato tributarista Angelo Ginex .

Se sei uno dei tanti contribuenti che ha ricevuto una cartella di pagamento, non disperare! Devi sapere che è possibile difendersi e giungere anche ad un suo annullamento, qualora si sia in presenza di alcuni vizi e si metta in campo la strategia difensiva più adatta al tuo caso.

Innanzitutto, va chiarito che la cartella è un atto della riscossione che viene notificato al contribuente per richiedere il pagamento delle somme in esso indicate. Tale atto avverte il contribuente che, in mancanza di versamento delle somme richieste nel termine di 60 giorni dalla notifica, si procederà ad esecuzione forzata (in parole semplici, l’Agente della riscossione potrà procedere al pignoramento dei beni del contribuente).

La cartella di pagamento deve contenere una serie di informazioni, al fine di consentire al contribuente di comprendere bene cosa il Fisco gli contesta. Tra gli altri elementi, tale atto deve contenere:

  • una motivazione che indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui l’atto si fonda;
  • il riferimento all’eventuale precedente atto, che deve essere allegato se non conosciuto;
  • l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
  • il responsabile del procedimento;
  • l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela;
  • le modalità, i termini e l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui proporre ricorso o reclamo.

Tutto questo ci consente di comprendere che, nella ipotesi in cui manchi anche uno solo degli elementi sopra indicati, la cartella di pagamento potrebbe essere viziata. Se così fosse, tale atto può essere impugnato e si potrebbe giungere anche ad una pronuncia di annullamento.

In linea generale, la cartella di pagamento può essere impugnata, nel caso in cui sia stata preceduta da un avviso di accertamento, solo per “vizi propri”, quali:

  • il vizio di notifica;
  • il mancato rispetto dei termini di decadenza;
  • l’omessa notifica dell’atto presupposto;
  • il vizio di motivazione;
  • l’omessa indicazione del responsabile del procedimento;
  • l’omessa sottoscrizione;
  • l’omessa trasmissione della c.d. comunicazione bonaria, se derivante dalle attività di liquidazione automatica e controllo formale;
  • l’illegittima iscrizione delle somme nei ruoli straordinari;
  • l’omessa sottoscrizione del ruolo.

Lo stesso discorso vale nella ipotesi in cui al contribuente sia stata notificata un’intimazione di pagamento, anche a seguito della notifica di un avviso di accertamento “esecutivo”.

Sia nel caso della cartella che dell’intimazione di pagamento, fa eccezione l’ipotesi della omessa notifica dell’atto presupposto, anche se la situazione si è di molto complicata per il contribuente dopo le ultime modifiche apportate in materia.

Ad ogni modo, il contribuente può stare tranquillo perché, se si è in presenza di alcuni vizi e si adotta la strategia difensiva più adatta al caso oggetto di analisi, una soluzione favorevole al contribuente può essere sempre individuata.

Ovviamente, è chiaro che, di volta in volta, dovrà essere operata un’analisi approfondita della situazione del singolo contribuente. Appare evidente, però, come solo un difensore tributario esperto in materia, possa individuare la strategia difensiva migliore nell’interesse del contribuente rappresentato.

 

Per fiscoeasy a cura dell’Avv. Angelo Ginex

Ph.D. in Diritto tributario

Family Officer

Docente


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