contributo fondo perduto
Contributo a fondo perduto
Imprese e partite IVA in difficoltà economiche per l’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio dal 15 giugno al 13 agosto 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a imprese, lavoratori autonomi e i titolari di reddito agrario, titolari di Partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19. Il contributo a fondo perduto, erogato dall'Agenzia delle Entrate su apposita domanda, va dal 20% al 10% della perdita di fatturato (con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) derivante dal confronto tra fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e quello di aprile 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
- venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel 2019;
- quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel 2019
- dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel 2019.
L’istanza deve essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita:
- da un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello;
- o attraverso il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia;
Il contributo a fondo perduto invece non spetta:
- ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata dell’INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno diritto all’indennità di € 600 di cui al Decreto Cura Italia;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo e non titolari di pensione che hanno diritto all’indennità di € 600 di cui al Decreto Cura Italia;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Enpap, Inarcassa, Cassa Forense, Enpam, ecc..)
- a coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza;
- ai lavoratori dipendenti;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria;
Il contributo spetta anche in assenza del requisito riguardante in fatturato/corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020 e che non abbiano cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le relative sanzioni. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.
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