Psicologo come avviare l'attivita'

Psicologo come avviare l'attivita'

In breve i passi da compiere per svolgere l’attività di Psicologo in forma di lavoratore autonomo.

Aggiornato maggio 2023

Iscrizione all’Albo e apertura della casella PEC

Il primo passo che deve eseguire uno psicologo che intende esercitare la propria professione è quella dell’iscrizione all’Albo presso uno degli Ordini territoriali. Successivamente sarà necessario aprire una casella di Posta Elettronica Certificata, infatti tutti i professionisti iscritti ad un Albo hanno l’obbligo di dotarsi di una PEC.

Apertura della Partita IVA e scelta del regime fiscale

La partita IVA è un numero composto da 11 cifre necessario a identificare il contribuente titolare della partita IVA stessa. L’ apertura della Partita IVA può essere eseguita:

  • recandosi personalmente presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • inviando tramite raccomandata all’Agenzia delle Entrate il modello compilato.
  • telematicamente direttamente da parte del contribuente o attraverso un intermediario abilitato come Fiscoeasy.it che provvederà a compilare il prescritto modello.

Nella redazione del modello il contribuente indicherà oltre ai suoi dati il codice ATECO e il regime fiscale che intende adottare.

Il codice ATECO per l’esercizio dell’attività di Psicologo è: 86.90.30

Più complessa è la scelta del corretto regime fiscale da adottare che essenzialmente potrà essere il regime forfettario o il regime semplificato. Il regime forfettario, che può essere applicato dagli Psicologi che prevedono di avere o hanno avuto nell’anno precedente un volume d’affari inferiore ad € 85.000, è un regime che ha molti vantaggi, tra cui un’aliquota di tassazione molto bassa che può arrivare in presenza di determinati requisiti anche al 5%, tuttavia è necessario prestare particolare attenzione ai vincoli giuridici necessari per poter applicare tale regime.

Assicurazione Professionale

Ulteriore obbligo dello psicologo è quello di dotarsi un’assicurazione per responsabilità civile professionale che riguardi la copertura dei danni involontari cagionati a terzi durante l’esercizio dell’attività professionale di psicologo- psicoterapeuta come quella proposta da C.A.M.P.I. Cassa di Assistenza Mutua tra Psicologi.

Iscrizione all’ENPAP

Entro 90 giorni dalla data di riscossione del primo compenso lo psicologo è tenuto ad iscriversi all’ENPAP Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi. L’Ente attua le tutele previdenziali e assistenziali in favore degli psicologi che esercitano la loro attività come liberi professionisti. L’iscrizione avviene direttamente sul sito istituzionale dell’ENTE.  I contributi da versare all’ENTE si dividono in:

  • Contributo soggettivo: che corrisponde al 10% del reddito netto, con un minimo di 780,00 euro.In base ad alcuni requisiti  è possibile richiedere una riduzione del contributo soggettivo minimo. Per esempio per i primi 3 anni di iscrizione all’ENPAP il contributo minimo è pari ad € 260,00.
  • Contributo integrativo: che corrisponde al 2% del corrispettivo lordo con un minimo di 60,00;
  • Contributo di maternità: che corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri.

Sul sito dell’ENPAP https://www.enpap.it/come-fare-per/versare-i-contributi/ sono presenti maggiori informazioni, le eventuali riduzioni del contributo soggettivo e le scadenze di versamento.

La fattura

Lo psicologo deve certificare la riscossione dei propri compensi emettendo la Fattura. Lo Psicologo è tenuto ad emettere la fattura nel momento in cui riceve il pagamento dell’onorario dal proprio paziente o cliente.

Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di emissione della Fattura Elettronica nei confronti dei privati, tuttavia:

  • gli psicologi che adottano il regime forfettario (o il regime dei minimi) sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica nei confronti dei privati e pertanto emetteranno la classica fattura cartacea o in formato PDF;
  • gli psicologi che svolgono prestazioni di tipo sanitario non possono emettere fatture elettroniche. Il divieto vige anche in caso di opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Nel caso in cui uno psicologo, che non applica il regime forfettario (o il regime dei minimi), riscuote un compenso a seguito di una prestazione di tipo NON sanitario è obbligato all’emissione di una fattura elettronica.

Lo psicologo per i propri acquisti di beni o servizi riceverà a sua volta dai propri fornitori una fattura elettronica. La ricezione della fattura è anch’essa differente a seconda del regime fiscale adottato:

  • regime forfettario (o regime dei minimi): in questo caso lo psicologo potrà richiedere al suo fornitore una copia cartacea o in PDF della fattura emessa. Può tuttavia scaricare la Fattura Elettronica dalla propria area “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure comunicare al fornitore la propria PEC oppure il proprio Codice Destinatario. In quest’ultimi due casi lo psicologo sarà tenuto ad eseguire la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche che può essere demandata mediante opzione anche all’Agenzia delle Entrate.
  • regime semplificato: in questo caso lo psicologo comunicherà al proprio fornitore la PEC oppure il proprio Codice Destinatario. Lo psicologo sarà tenuto in entrambi i casi ad eseguire la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche che può essere demandata mediante opzione anche all’Agenzia delle Entrate

Le fatture emesse a persone fisiche e che hanno per oggetto prestazioni sanitarie devono essere trasmesse dallo Psicologo al Sistema Tessera Sanitaria.

Esenzione IVA

Le prestazioni dello Psicologo volte alla diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti da IVA. Questo significa che quando uno Psicologo deve certificare un compenso ricevuto a seguito di una prestazione sanitaria dovrà emettere una Fattura senza addebito dell’IVA e dovrà porre sul documento il titolo di esenzione: “Esente IVA- art. 10 n. 18 – DPR 633/72”

Solo le prestazioni psicologiche volte alla diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona fruiscono dell'esenzione da IVA. Pertanto bisogna escludere l’esenzione Iva per tutte quelle attività che non consistono in prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute di una persona.

Gli psicologi che adottano il regime forfettario (o il regime dei minimi), rispetto a quelli che adottano il regime semplificato, devono emettere una fattura sempre senza addebito di IVA.

 

Fiscoeasy a seguito della convenzione sottoscritta con l’ENPAP assicura a tutti gli Psicologi la tenuta della contabilità e la consulenza fiscale a tariffe particolarmente vantaggiose con la sicurezza e affidabilità di un team di professionisti abilitati, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Per saperne di più Contattaci tel. 0803813261

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Team Fiscoeasy

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