credito d'imposta 2021
Credito d’imposta
sugli investimenti 2021
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto dei crediti d’imposta al
fine di incentivare gli investimenti in beni materiali ed immateriali.
Fiscoeasy, commercialista online, ha inteso con questo
approfondimento redigere una breve guida sulle opportunità che questa misura
offre alle imprese e liberi professionisti.
1. Beni materiali e immateriali non rientranti
in “Industria 4.0”
Il credito d’imposta
spetta alle imprese e ai professionisti che
effettuano investimenti in beni strumentali (materiali ed immateriali) nuovi dal 16
novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.
La scadenza è
prorogata al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021
l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un
acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Non rientrano tra i beni agevolabili:
· Autoveicoli e automezzi;
· I beni strumentali con un’aliquota di
ammortamento inferiore al 6,5%
· Fabbricati e costruzioni
Il credito
d’imposta è pari al 10% del costo di acquisto calcolato
su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione
di euro per i beni immateriali. Il credito d’imposta è aumentato al
15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici
destinati al lavoro agile (o smart working).
La misura agevolativa
comprende anche i beni strumentali acquisiti medianti contratto di leasing.
Il credito
d’imposta scende al 6% sui medesimi investimenti se eseguiti dal
1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Anche in questo caso la scadenza
è prorogata al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un
acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
2. Beni materiali e immateriali rientranti
in “Industria 4.0”
Alle imprese (in
questo caso non rientrano i professionisti) che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi che rientrano nel
programma Industria 4.0 (allegato A della legge n. 232
dell’11/12/2016) dal 16 novembre 2020 fino al 31
dicembre 2021 è riconosciuto un:
· credito d’imposta pari al 50% del costo
di acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 30% del costo
di acquisto per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino
a 10 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 10% del costo
di acquisto per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino
ad un massimo di 20 milioni di euro;
La scadenza è
prorogata al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021
l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un
acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Il credito d’imposta è
previsto anche per gli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022 tuttavia in questo caso la misura agevolativa diminuisce
ed è riconosciuta nella seguente misura:
· credito d’imposta pari al 40% del costo
di acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 20% del costo
di acquisto per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino
a 10 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 10% del costo
di acquisto per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino
ad un massimo di 20 milioni di euro;
Anche in questo caso
la scadenza è prorogata al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Sempre nell’ambito del
programma Industria 4.0 risultano agevolabili anche gli
acquisti di software, elencati nell’ allegato B della
legge n. 232 dell’11/12/2016, effettuati da imprese (non
rientrano i professionisti) a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31
dicembre 2022. Il credito d’imposta in questo caso è pari al 20% del costo
nel limite massimo di un investimento pari a 1 milione di euro. La scadenza
dell’agevolazione è prorogata al 30 giugno 2023 alle stesse condizioni di cui
sopra.
3. Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è
utilizzato in compensazione con il modello F24 in tre quote annuali di pari
importo dall’anno:
· di entrata in funzione per gli
investimenti in beni materiali o immateriali di cui al paragrafo 1 (beni NO
industria 4.0);
· di avvenuta interconnessione per beni
materiali e software di cui al paragrafo 2 (beni SI Industria 4.0)
Per i beni
strumentali di cui al paragrafo 1 acquistati dal 16 novembre
2020 fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta è
utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale se
l’investimento è effettuato da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5
milioni di euro.
Le imprese che
effettuano investimenti in beni strumentali di cui al paragrafo 2
(Industria 4.0) devono eseguire una comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE). Modello, contenuto, modalità e termini di invio
della comunicazione saranno stabiliti da un apposito decreto direttoriale
del MISE.
Inoltre le
medesime imprese devono produrre una perizia asseverata da un ingegnere o
un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di
certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le
caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B della legge n. 232
dell’11/12/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura. Per i beni che hanno un costo unitario non
superiore ad € 300.000 i documenti precedenti possono essere sostituiti da una
dichiarazione del legale rappresentante.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base
imponibile ai fini IRAP e può essere cumulato con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetti gli stessi costi a condizione che non porti al superamento
del costo sostenuto per l’acquisto del bene.
Imprese e
professionisti devono (pena la revoca del beneficio) conservare le fatture e
gli altri documenti idonei a dimostrare l’effettivo acquisto dei beni oggetto
di agevolazione. Le fatture e tutti gli altri documenti devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.
Pertanto in caso di acquisto, è necessario comunicare al fornitore del bene la
richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di
acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a
1058 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 , n. 178.
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Team fiscoeasy